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Arrivano i chiarimenti del fisco: la circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/7/2022 ha fornito le necessarie delucidazioni su alcuni dubbi emersi dall’introduzione del “Decreto Ucraina”, che ha aperto all’opportunità di erogare fino a un massimo di 200 euro in buoni carburante esentasse. Tale importo si è andato ad affiancare alla soglia dei 258,23 euro dei così detti Fringe Benefit.

Ma cosa dice la circolare 27/E? Questi i punti di maggiore rilevanza:

  1. I beneficiari del Bonus Carburante saranno esclusivamente i datori di lavoro privati e non le PA.I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potranno dunque ricevere il bonus carburante, così come i liberi professionisti che non dispongano di dipendenti.
  2. Fringe Benefits e Bonus Carburante, pur somigliando per certi versi, dovranno essere conteggiati separatamente in busta paga (attenzione: eccedendo il limite di importo si incorre nella tassazione dell’intera quota e non solo dell’eccedenza).
  3.  Qualora il bonus venga erogato nell’anno in corso (2022) e in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, potrà andare a sostituire il premio di risultato, assumendo dunque una finalità retributiva.
  4. I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
  5. Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (ex art. 95 del TUIR).
  6. Per non creare disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, il bonus carburante potrà essere concesso anche per la ricarica dei veicoli elettrici.
  7. L’erogazione dei buoni carburante non necessita d’accordo contrattuale o di tempistiche lunghe, ma anzi potrà essere erogato da subito.

 

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