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Arrivano i chiarimenti del fisco: la circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/7/2022 ha fornito le necessarie delucidazioni su alcuni dubbi emersi dall’introduzione del “Decreto Ucraina”, che ha aperto all’opportunità di erogare fino a un massimo di 200 euro in buoni carburante esentasse. Tale importo si è andato ad affiancare alla soglia dei 258,23 euro dei così detti Fringe Benefit.
Ma cosa dice la circolare 27/E? Questi i punti di maggiore rilevanza:
- I beneficiari del Bonus Carburante saranno esclusivamente i datori di lavoro privati e non le PA.I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potranno dunque ricevere il bonus carburante, così come i liberi professionisti che non dispongano di dipendenti.
- Fringe Benefits e Bonus Carburante, pur somigliando per certi versi, dovranno essere conteggiati separatamente in busta paga (attenzione: eccedendo il limite di importo si incorre nella tassazione dell’intera quota e non solo dell’eccedenza).
- Qualora il bonus venga erogato nell’anno in corso (2022) e in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, potrà andare a sostituire il premio di risultato, assumendo dunque una finalità retributiva.
- I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
- Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (ex art. 95 del TUIR).
- Per non creare disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, il bonus carburante potrà essere concesso anche per la ricarica dei veicoli elettrici.
- L’erogazione dei buoni carburante non necessita d’accordo contrattuale o di tempistiche lunghe, ma anzi potrà essere erogato da subito.
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